IL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza, 1) sul ricorso n. 672/2002 proposto dal Comune di Bollate, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Viviani e Carlo Cerami, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Milano, galleria San Babila n. 4-A; Contro il Prefetto di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della medesima, in Milano, via Freguglia, 1; e nei confronti: del Commissario Prefettizio presso il Comune di Baranzate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso la medesima in Milano, via Freguglia n. 1, della Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cederle ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Milano, via Fabio Filzi n. 22, della Provincia di Milano, non costituitasi in giudizio, del Comitato "Uniti per Baranzate", rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Soncini ed Umberto Fantigrossi ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Milano, piazza Bertarelli n. 1; 2) sul ricorso n. 912/02 proposto da Capitani Gianfranco Marino e Confalonieri Enrico, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Ruotolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, galleria S. Babila n. 4-a, Contro il Prefetto di Milano, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra; e nei confronti: del Commissario Prefettizio presso il Comune di Baranzate, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra; della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, e del Comitato "Uniti per Baranzate", intimati e non costituitisi in giudizio; Entrambi i ricorsi, per l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto del Prefetto di Milano in data 1 febbraio 2002 n. 13.4/00200100, recante la nomina del Commissario Prefettizio presso il neo-istituito Comune di Baranzate, (Provincia di Milano); b) degli atti connessi e/o conseguenti. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'interno per entrambe le cause, e della Regione Lombardia e del Comitato "Uniti per Baranzate" per la sola causa di cui al ricorso n. 672/2002; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle cause; Uditi, alla camera di consiglio del 4 aprile 2002, i patroni delle parti; Udito il relatore delle cause dott. Adriano Leo; Ritenuto in fatto e diritto; Ritenuto in fatto e diritto F a t t o Nell'ambito di procedura regolamentata dalla legge regionale della Lombardia 7 settembre 1992, n. 28, il consiglio di tale regione, con deliberazione 13 novembre 2001 n. VII/344, approvava la legge regionale recante l'istituzione del Comune di Baranzate in provincia di Milano, mediante distacco della frazione di Baranzate del Comune di Bollate in provincia di Milano; la legge veniva - poi - promulgata come legge regionale 23 novembre 2002 n. 21. Successivamente, con decreto 1 febbraio 2002 n. 13.4/00200100 il Prefetto di Milano nominava il Commissario Prefettizio presso il comune di Baranzate cui affidava la "gestione provvisoria del nuovo comune fino all'elezione degli organi ordinari di gestione". Avverso il menzionato decreto prefettizio ed avverso gli atti conseguenti sono stati diretti i ricorsi in epigrafe, con i quali gli istanti hanno sostenuto che quanto impugnato sarebbe illegittimo per il fatto che il decreto de quo sarebbe affetto da illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 133, secondo comma, Cost., di disposizioni normative che costituiscono il presupposto di esso provvedimento e che sono rappresentate dalla citata legge regionale n. 21/2001 istitutiva del Comune di Baranzate e dall'art. 10, n. 3, della parimenti citata legge regionale n. 28/1992, disciplinante l'adozione delle leggi regionali in tema di istituzione di nuovi comuni e di modifica di circoscrizioni comunali. Gli istanti hanno concluso chiedendo la sospensione e l'annullamento di quanto impugnato. Si e' costituita in entrambi i giudizi l'Amministrazione dell'interno, mentre si sono costituiti nel solo giudizio di cui al ricorso n. 672/2002 la Regione Lombardia ed il Comitato "Uniti per Baranzate". Tali soggetti hanno sostenuto l'inaccoglibilita' dei ricorsi ai quali hanno inteso resistere ed hanno chiesto la reiezione dei medesimi. Nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2002, questo Tribunale amministrativo regionale, sezione seconda, ha temporaneamente accolto le formulate domande cautelari, in relazione alla ravvisata rilevanza, ai fini del decidere, delle suddette avanzate questioni di illegittimita' costituzionale, che il collegio ha ritenuto non manifestamente infondate, e - quindi - tali da formare oggetto di remissione alla Corte costituzionale con separata ordinanza. D i r i t t o I. - I due ricorsi in epigrafe, che risultano essere stati ritualmente notificati a tutti i soggetti interessati alla controversia (fra i quali, segnatamente, il legale rappresentante del Comune di Baranzate), vanno preliminarmente fra loro riuniti a cagione della connessione oggettiva e, in parte, soggettiva fra essi esistente. I detti ricorsi,infatti, attengono all'impugnazione dello stesso provvedimento del Prefetto di Milano in data 1 febbraio 2002 n. 13.4/00200100, che reca la nomina del Commissario Prefettizio presso il comune di Baranzate di recente istituzione in provincia di Milano e che trova fondamento nella legge regionale della Lombardia 23 novembre 2001, n. 21 (formata da 5 articoli), la quale ha disposto - appunto - l'erezione in Comune (con inerenti prescrizioni di carattere amministrativo e finanziario) della frazione di Baranzate mediante distacco dal Comune di Bollate ed e' stata adottata ai sensi della legge regionale lombarda 7 settembre 1992, n. 28: in particolare, la legge n. 21/2001 istitutiva del Comune di Baranzate e' stata adottata in riferimento al progetto di legge n. 154 - della VII legislatura regionale - dichiaratamente riproduttivo "di un progetto di legge di iniziativa popolare della scorsa legislatura", relativamente al quale aveva avuto luogo, il 21 marzo 1999, un referendum consultivo che "non aveva riguardato l'intera popolazione del Comune di Bollate, ma unicamente i residenti aventi diritto al voto della frazione intenzionata a distaccarsi" (cfr. i documenti nn. 11 e 12 allegati al fascicolo dell'istante Comune di Bollate di cui al ricorso n. 672/2002). II. - Le questioni che vengono rimesse all'esame della Consulta concernono, dunque, la prospettata illegittimita' costituzionale della citata legge regionale lombarda n. 21/2001, istitutiva del nuovo Comune di Baranzate, e dell'art. 10, n. 3, della citata legge regionale lombarda n. 28/1992 statuente in tema di preventivo referendum consultivo da tenersi nei casi di istituzione di nuovi comuni o di modifica di circoscrizioni comunali in Lombardia: illegittimita', quella prospettata, che sussisterebbe per il fatto che le predette norme regionali sarebbero state adottate in violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost. Le dette questioni, ad avviso del collegio, sono rilevanti nei giudizi qui in considerazione, dato che soltanto una declaratoria di incostituzionalita' delle suindicate norme regionali puo' portare all'accoglimento dei ricorsi in epigrafe e ad una definitiva pronuncia di questo Tribunale amministrativo regionale sulle proposte domande cautelari, avendo la Regione Lombardia indetto e fatto eseguire una consultazione referendaria e, indi, istituito il Comune di Baranzate sulla base delle predette norme legislative regionali. Le questioni de quibus, inoltre, appaiono al collegio non manifestamente infondate per le considerazioni di cui infra. L'art. 133, secondo comma, Cost. statuisce che "la regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni". La norma, pertanto, per quello che attiene alla istituzione di un nuovo comune, pone il principio della necessita' di una preventiva audizione delle "popolazioni interessate", sicche' e' da chiarire quale sia il significato di questa locuzione, potendosi prospettare che le "popolazioni interessate" siano costituite soltanto da coloro che intendono aggregarsi in un nuovo comune ovvero anche dai cittadini del comune da cui avviene il distacco. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Lombardia che ha indetto la consultazione referendaria limitatamente alla popolazione dell'originaria frazione di Baranzate, e' opinione del collegio che la norma costituzionale dell'art. 133, secondo comma, debba essere interpretata in senso ampio, e precisamente nel senso che alla consultazione referendaria prodromica all'istituzione di un nuovo comune, che e' destinato a subire la contrazione della propria popolazione e del proprio territorio a favore dell'istituendo nuovo comune. Ad una tale interpretazione del citato art. 133, secondo comma, Cost. (a supporto della quale puo' forse porsi la considerazione che di solito l'istituzione di un nuovo comune comporta di per se' anche la modificazione di circoscrizione comunale, relativamente alla quale ipotesi la norma in discorso prescrive sempre l'audizione delle popolazioni interessate) e' pervenuta da tempo la stessa Consulta (v., in particolare, sentenza 15 settembre 1995 n. 433 e sentenza 3/7 aprile 2000 n. 94) secondo cui "in linea generale, ... le popolazioni interessate sonotanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo comune cosi' come quelle che rimarrebbero nella parte, per cosi' dire, "residua" del comune di origine: cio', evidentemente, in quanto, di regola, entrambe queste popolazioni hanno un interesse qualificato nei riguardi dell'evento in oggetto, giacche' in tale evento, da un lato, ricorre la situazione di smembramento (sia dal punto di vista della popolazione e sia da quello del territorio) dell'originario unico comune e, d'altro lato, ricorre la situazione della richiesta erezione in ente territoriale della frazione comunale e del relativo aggregato sociale. Secondo la suddetta giurisprudenza, poi, esiste una possibilita' di deroga ad un siffatto principio costituzionale, ma tale deroga e' limitata a casi eccezionali ed e' ancorata al fatto che, in realta', in questi casi non puo' dirsi sussista, in capo all'intera popolazione dell'originario comune, un interesse qualificato al distacco della frazione dal comune medesimo; casi, quelli in discorso, che sono stati ricondotti alle seguenti ipotesi: a) all'ipotesi in cui il gruppo che chiede l'autonomia abbia "una sua caratterizzazione distintiva", tale da far ritenere questo gruppo "gia' esistente come fatto sociologicamente distinto" e, comunque, "collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo"; b) all'ipotesi in cui la modificazione proposta abbia "limitata entita'" con riferimento sia al "territorio" e sia "alla popolazione rispetto al totale". Ora, nel caso qui in considerazione, non risultando ricorrere nessuna delle ipotesi derogatorie sopra evidenziate ed avendo - peraltro - la Regione Lombardia stabilito - con l'art. l0 n. 3, legge regionale n. 28/1992 - che la consultazione referendaria per l'istituzione di nuovo comune debba riguardare unicamente la popolazione della frazione comunale interessata al distacco dall'originario comune, appare chiaro, ad avviso del collegio, che le formulate eccezioni di illegittimita' costituzionale del citato art. 10, n. 3, legge regionale n. 28/1992, avente il contenuto teste' indicato, e della legge regionale n. 21/2001 istitutiva del Comune di Baranzate (adottata dietro referendum limitato alla sola popolazione di Baranzate) sono da ritenere non manifestamente infondate apparendo le disposizioni normative regionali in discorso essere contrastanti con il disposto dell'art. 133, secondo comma, Cost. Pertanto le dette questioni di illegittimita' costituzionale, in quanto rilevanti - come si e' sopra visto - ai fini delle decisioni sui ricorsi in epigrafe e relative domande cautelari e in quanto non manifestamente infondate, vanno rimesse alla Corte costituzionale perche' si pronunci su di esse.