IL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

    Ha pronunciato la seguente ordinanza,
    1)  sul  ricorso  n. 672/2002  proposto  dal  Comune  di Bollate,
rappresentato  e  difeso  dagli avv. Mario Viviani e Carlo Cerami, ed
elettivamente  domiciliato  presso  lo studio dei medesimi in Milano,
galleria San Babila n. 4-A;
    Contro   il   Prefetto   di   Milano,   rappresentato   e  difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato
presso  gli uffici della medesima, in Milano, via Freguglia, 1; e nei
confronti:
        del  Commissario  Prefettizio  presso il Comune di Baranzate,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato e domiciliato
presso la medesima in Milano, via Freguglia n. 1,
        della  Regione  Lombardia,  rappresentata  e difesa dall'avv.
Marco  Cederle  ed  elettivamente  domiciliata  presso  lo  stesso in
Milano, via Fabio Filzi n. 22,
        della Provincia di Milano, non costituitasi in giudizio,
        del  Comitato  "Uniti  per Baranzate", rappresentato e difeso
dagli  avv.  Andrea  Soncini  ed Umberto Fantigrossi ed elettivamente
domiciliato presso i medesimi in Milano, piazza Bertarelli n. 1;
    2) sul ricorso n. 912/02 proposto da Capitani Gianfranco Marino e
Confalonieri  Enrico, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Ruotolo
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, galleria
S. Babila n. 4-a,
    Contro il Prefetto di Milano, rappresentato, difeso e domiciliato
come sopra; e nei confronti:
        del  Commissario  Prefettizio  presso il Comune di Baranzate,
rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;
        della  Regione  Lombardia,  della  Provincia di Milano, e del
Comitato  "Uniti  per  Baranzate",  intimati  e  non  costituitisi in
giudizio;
    Entrambi i ricorsi, per l'annullamento, previa sospensione:
        a) del decreto del Prefetto di Milano in data 1 febbraio 2002
n. 13.4/00200100,  recante  la  nomina  del  Commissario  Prefettizio
presso il neo-istituito Comune di Baranzate, (Provincia di Milano);
        b) degli atti connessi e/o conseguenti.
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
dell'interno  per  entrambe le cause, e della Regione Lombardia e del
Comitato  "Uniti  per  Baranzate" per la sola causa di cui al ricorso
n. 672/2002;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti delle cause;
    Uditi,  alla  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2002, i patroni
delle parti;
    Udito il relatore delle cause dott. Adriano Leo;
    Ritenuto in fatto e diritto;

                     Ritenuto in fatto e diritto


                              F a t t o

    Nell'ambito  di  procedura  regolamentata  dalla  legge regionale
della  Lombardia  7 settembre  1992,  n. 28,  il  consiglio  di  tale
regione,  con deliberazione 13 novembre 2001 n. VII/344, approvava la
legge  regionale  recante  l'istituzione  del  Comune di Baranzate in
provincia  di  Milano,  mediante distacco della frazione di Baranzate
del Comune di Bollate in provincia di Milano; la legge veniva - poi -
promulgata come legge regionale 23 novembre 2002 n. 21.
    Successivamente,  con decreto 1 febbraio 2002 n. 13.4/00200100 il
Prefetto  di  Milano  nominava  il  Commissario Prefettizio presso il
comune  di  Baranzate cui affidava la "gestione provvisoria del nuovo
comune fino all'elezione degli organi ordinari di gestione".
    Avverso  il  menzionato  decreto  prefettizio ed avverso gli atti
conseguenti sono stati diretti i ricorsi in epigrafe, con i quali gli
istanti  hanno sostenuto che quanto impugnato sarebbe illegittimo per
il  fatto  che  il  decreto  de quo sarebbe affetto da illegittimita'
derivata   dall'illegittimita'   costituzionale,  per  contrasto  con
l'art. 133,  secondo  comma,  Cost.,  di  disposizioni  normative che
costituiscono  il  presupposto  di  esso  provvedimento  e  che  sono
rappresentate  dalla citata legge regionale n. 21/2001 istitutiva del
Comune  di  Baranzate  e  dall'art. 10,  n. 3, della parimenti citata
legge  regionale  n. 28/1992,  disciplinante  l'adozione  delle leggi
regionali  in  tema  di  istituzione di nuovi comuni e di modifica di
circoscrizioni comunali.
    Gli   istanti   hanno   concluso   chiedendo   la  sospensione  e
l'annullamento di quanto impugnato.
    Si   e'   costituita  in  entrambi  i  giudizi  l'Amministrazione
dell'interno,  mentre  si sono costituiti nel solo giudizio di cui al
ricorso  n. 672/2002  la  Regione Lombardia ed il Comitato "Uniti per
Baranzate".  Tali  soggetti  hanno  sostenuto  l'inaccoglibilita' dei
ricorsi ai quali hanno inteso resistere ed hanno chiesto la reiezione
dei medesimi.
    Nella  Camera  di  Consiglio  del 4 aprile 2002, questo Tribunale
amministrativo regionale, sezione seconda, ha temporaneamente accolto
le   formulate   domande   cautelari,  in  relazione  alla  ravvisata
rilevanza, ai fini del decidere, delle suddette avanzate questioni di
illegittimita'  costituzionale,  che  il  collegio  ha  ritenuto  non
manifestamente  infondate,  e  -  quindi - tali da formare oggetto di
remissione alla Corte costituzionale con separata ordinanza.

                            D i r i t t o

    I.  -  I  due  ricorsi  in  epigrafe,  che risultano essere stati
ritualmente   notificati   a   tutti   i  soggetti  interessati  alla
controversia (fra i quali, segnatamente, il legale rappresentante del
Comune  di  Baranzate),  vanno  preliminarmente  fra  loro  riuniti a
cagione  della connessione oggettiva e, in parte, soggettiva fra essi
esistente.  I detti ricorsi,infatti, attengono all'impugnazione dello
stesso  provvedimento  del Prefetto di Milano in data 1 febbraio 2002
n. 13.4/00200100,  che  reca  la  nomina  del Commissario Prefettizio
presso  il comune di Baranzate di recente istituzione in provincia di
Milano  e  che trova fondamento nella legge regionale della Lombardia
23 novembre 2001, n. 21 (formata da 5 articoli), la quale ha disposto
-  appunto  -  l'erezione  in  Comune  (con  inerenti prescrizioni di
carattere  amministrativo  e finanziario) della frazione di Baranzate
mediante distacco dal Comune di Bollate ed e' stata adottata ai sensi
della   legge   regionale   lombarda   7 settembre  1992,  n. 28:  in
particolare,  la  legge n. 21/2001 istitutiva del Comune di Baranzate
e'  stata adottata in riferimento al progetto di legge n. 154 - della
VII  legislatura  regionale  -  dichiaratamente  riproduttivo  "di un
progetto  di  legge di iniziativa popolare della scorsa legislatura",
relativamente  al  quale  aveva  avuto  luogo,  il  21 marzo 1999, un
referendum  consultivo che "non aveva riguardato l'intera popolazione
del  Comune  di  Bollate, ma unicamente i residenti aventi diritto al
voto  della  frazione  intenzionata  a distaccarsi" (cfr. i documenti
nn. 11  e  12 allegati al fascicolo dell'istante Comune di Bollate di
cui al ricorso n. 672/2002).
    II.  -  Le questioni che vengono rimesse all'esame della Consulta
concernono,  dunque,  la  prospettata  illegittimita'  costituzionale
della  citata  legge  regionale  lombarda  n. 21/2001, istitutiva del
nuovo  Comune  di Baranzate, e dell'art. 10, n. 3, della citata legge
regionale   lombarda  n. 28/1992  statuente  in  tema  di  preventivo
referendum  consultivo  da  tenersi  nei casi di istituzione di nuovi
comuni  o  di  modifica  di  circoscrizioni  comunali  in  Lombardia:
illegittimita',  quella  prospettata,  che sussisterebbe per il fatto
che   le   predette  norme  regionali  sarebbero  state  adottate  in
violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost.
    Le  dette  questioni,  ad avviso del collegio, sono rilevanti nei
giudizi  qui in considerazione, dato che soltanto una declaratoria di
incostituzionalita'  delle  suindicate  norme  regionali puo' portare
all'accoglimento   dei  ricorsi  in  epigrafe  e  ad  una  definitiva
pronuncia di questo Tribunale amministrativo regionale sulle proposte
domande  cautelari,  avendo  la  Regione  Lombardia  indetto  e fatto
eseguire  una consultazione referendaria e, indi, istituito il Comune
di Baranzate sulla base delle predette norme legislative regionali.
    Le  questioni  de  quibus,  inoltre,  appaiono  al  collegio  non
manifestamente infondate per le considerazioni di cui infra.
    L'art. 133,  secondo  comma,  Cost.  statuisce  che  "la regione,
sentite  le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni".
    La norma, pertanto, per quello che attiene alla istituzione di un
nuovo  comune,  pone  il principio della necessita' di una preventiva
audizione  delle  "popolazioni  interessate",  sicche' e' da chiarire
quale  sia  il significato di questa locuzione, potendosi prospettare
che  le "popolazioni interessate" siano costituite soltanto da coloro
che  intendono  aggregarsi  in  un  nuovo  comune  ovvero  anche  dai
cittadini del comune da cui avviene il distacco.
    Orbene,  contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Lombardia
che  ha  indetto  la  consultazione  referendaria  limitatamente alla
popolazione  dell'originaria  frazione  di Baranzate, e' opinione del
collegio  che  la  norma costituzionale dell'art. 133, secondo comma,
debba  essere  interpretata  in senso ampio, e precisamente nel senso
che  alla consultazione referendaria prodromica all'istituzione di un
nuovo  comune, che e' destinato a subire la contrazione della propria
popolazione  e  del proprio territorio a favore dell'istituendo nuovo
comune.
    Ad  una  tale interpretazione del citato art. 133, secondo comma,
Cost.  (a supporto della quale puo' forse porsi la considerazione che
di  solito l'istituzione di un nuovo comune comporta di per se' anche
la modificazione di circoscrizione comunale, relativamente alla quale
ipotesi  la  norma  in  discorso  prescrive  sempre l'audizione delle
popolazioni  interessate)  e'  pervenuta  da tempo la stessa Consulta
(v., in particolare, sentenza 15 settembre 1995 n. 433 e sentenza 3/7
aprile 2000 n. 94) secondo cui "in linea generale, ... le popolazioni
interessate  sonotanto  quelle  che verrebbero a dar vita ad un nuovo
comune  cosi'  come  quelle  che  rimarrebbero nella parte, per cosi'
dire,  "residua"  del  comune  di  origine:  cio',  evidentemente, in
quanto,  di  regola,  entrambe  queste popolazioni hanno un interesse
qualificato  nei  riguardi  dell'evento  in oggetto, giacche' in tale
evento,  da  un  lato, ricorre la situazione di smembramento (sia dal
punto  di  vista  della  popolazione  e sia da quello del territorio)
dell'originario  unico  comune e, d'altro lato, ricorre la situazione
della richiesta erezione in ente territoriale della frazione comunale
e del relativo aggregato sociale.
    Secondo  la suddetta giurisprudenza, poi, esiste una possibilita'
di  deroga ad un siffatto principio costituzionale, ma tale deroga e'
limitata  a casi eccezionali ed e' ancorata al fatto che, in realta',
in   questi   casi  non  puo'  dirsi  sussista,  in  capo  all'intera
popolazione  dell'originario  comune,  un  interesse  qualificato  al
distacco   della  frazione  dal  comune  medesimo;  casi,  quelli  in
discorso,  che  sono  stati  ricondotti  alle  seguenti  ipotesi:  a)
all'ipotesi  in  cui  il gruppo che chiede l'autonomia abbia "una sua
caratterizzazione  distintiva",  tale  da  far ritenere questo gruppo
"gia'  esistente  come  fatto sociologicamente distinto" e, comunque,
"collegato   con   un'area  eccentrica  rispetto  al  capoluogo";  b)
all'ipotesi in cui la modificazione proposta abbia "limitata entita'"
con  riferimento sia al "territorio" e sia "alla popolazione rispetto
al totale".
    Ora,  nel  caso  qui  in considerazione, non risultando ricorrere
nessuna  delle  ipotesi  derogatorie  sopra  evidenziate  ed avendo -
peraltro - la Regione Lombardia stabilito - con l'art. l0 n. 3, legge
regionale   n. 28/1992   -  che  la  consultazione  referendaria  per
l'istituzione   di   nuovo  comune  debba  riguardare  unicamente  la
popolazione   della   frazione   comunale   interessata  al  distacco
dall'originario comune, appare chiaro, ad avviso del collegio, che le
formulate  eccezioni  di  illegittimita'  costituzionale  del  citato
art. 10, n. 3, legge regionale n. 28/1992, avente il contenuto teste'
indicato, e della legge regionale n. 21/2001 istitutiva del Comune di
Baranzate  (adottata dietro referendum limitato alla sola popolazione
di Baranzate) sono da ritenere non manifestamente infondate apparendo
le  disposizioni  normative regionali in discorso essere contrastanti
con il disposto dell'art. 133, secondo comma, Cost.
    Pertanto  le dette questioni di illegittimita' costituzionale, in
quanto  rilevanti  - come si e' sopra visto - ai fini delle decisioni
sui  ricorsi in epigrafe e relative domande cautelari e in quanto non
manifestamente  infondate,  vanno  rimesse  alla Corte costituzionale
perche' si pronunci su di esse.